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La Firma Digitale

E' entrato in vigore l’articolo 31 della legge 340/2000 che prescrive per le domande di iscrizione e di modifica al Registro delle Imprese la presentazione per via telematica o su supporto informatico, cioè mediante un documento informatico. La disposizione si applica inizialmente solo alle società di capitali e di persone e implica l’utilizzo della firma digitale da parte dei legali rappresentanti di tali società.
 
La firma digitale sostituisce la firma autografa nel caso dei documenti informatici, ad esempio scritti con il personal computer. La firma digitale fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal soggetto che l’ha apposta. La firma digitale, quindi, può essere utilizzata per dare valore legale e quindi certezza giuridica alle operazioni effettuate attraverso Internet (presentazioni di offerte, invio di documenti, operazioni finanziarie eccetera) e alla conservazione di documenti su supporto informatico, eliminando la necessità di tenere la carta.
 
La firma digitale si produce attraverso una smart card rilasciata da un ente a ciò autorizzato, chiamato Autorità di Certificazione. Nel chip della smart card, infatti, è inserito un certificato digitale contenente le generalità del titolare della smart card. Il dispositivo di firma è attivato digitando sulla tastiera del computer (al quale è collegato il lettore di smart card) il “pin” impostato da ciascun titolare di smart card.

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