VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo
2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione
di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3
febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.
676, recante delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9
maggio 2003;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
1. Chiunque ha diritto alla protezione
dei dati personali che lo riguardano.
1. Il presente testo unico, di seguito
denominato "codice", garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia
delle modalità previste per il loro esercizio da parte
degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi
da parte dei titolari del trattamento.
1. I sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi
od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
1. Ai fini del presente codice si
intende per:
2. Ai fini del presente codice si
intende, inoltre, per:
3. Ai fini del presente codice si
intende, altresì, per:
4. Ai fini del presente codice si
intende per:
1. Il presente codice disciplina il
trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
2. Il presente codice si applica anche
al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il trattamento,
strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi
da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione
europea. In caso di applicazione del presente codice, il
titolare del trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei
dati personali.
3. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali è soggetto all'applicazione del presente codice
solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso
le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
1. Le disposizioni contenute nella
presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati,
salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti,
dalle disposizioni integrative o modificative della Parte
II.
1. L'interessato ha diritto di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione:
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di
ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi,
in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono
esercitati con richiesta rivolta senza formalità al
titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non
possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se
i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso
dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti
alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera f), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di autogoverno
o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.
121.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a),
b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed
h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere
oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da
parte del titolare del trattamento.
1. La richiesta rivolta al titolare o
al responsabile può essere trasmessa anche mediante
lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il
Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da
una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7
riferiti a dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio,
o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è
verificata sulla base di idonei elementi di valutazione,
anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La
persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o
allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
1. Per garantire l'effettivo esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interessato, anche attraverso
l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b) a semplificare le modalità e a
ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche
nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del
responsabile o degli incaricati e possono essere
comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti
in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in
tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita
ad un particolare trattamento o a specifici dati personali
o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda
dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è
effettuata in forma intelligibile anche attraverso
l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche
mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione
del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca
effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non
può comunque superare l'importo determinato dal Garante
con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui
i dati sono trattati con strumenti elettronici e la
risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari,
si determina un notevole impiego di mezzi in relazione
alla complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8
è corrisposto anche mediante versamento postale o
bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e
comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono:
b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.
1. Il Garante promuove nell'ambito
delle categorie interessate, nell'osservanza del principio
di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce
condizione essenziale per la liceità e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al codice di deontologia per i
trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso
dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa
del conferimento dei dati;
d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
f) gli estremi identificativi del
titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile
per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche
disposizioni del presente codice e può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento,
da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o
di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con
proprio provvedimento modalità semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4
non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni
altro tipo di determinazione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dal presente codice o da un provvedimento del
Garante ai sensi dell'articolo 17.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
2. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento i dati sono:
b) ceduti ad altro titolare, purché
destinati ad un trattamento in termini compatibili agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione
di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali è priva di effetti.
1. Il trattamento dei dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché
per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura
dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui
al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei
principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una
verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
1. Le disposizioni del presente capo
riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto
pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal
presente codice, anche in relazione alla diversa natura
dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II
per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
1. Il trattamento da parte di un
soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di
una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa
quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso
il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata
adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e
la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento.
1. Il trattamento dei dati sensibili da
parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
sono specificati i tipi di dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di
legge specifica la finalità di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare
adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su
schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione di legge i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono finalità di rilevante
interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il
trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento è consentito solo se il
soggetto pubblico provvede altresì a identificare e
rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi
di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e
di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e
integrata periodicamente.
1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo
20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei
dati giudiziari.
1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui
all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare
solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono
raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11,
comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici
verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche
con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati
sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici
valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento
che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la
verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti
con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da
altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati
con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti
pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non
possono essere trattati nell'ambito di test
psico-attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto
tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di
dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando
banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente
articolo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati,
dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato
solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se
è documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma
scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
1. Il consenso non è richiesto, oltre
che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
e) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è
necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base
dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività
di gruppi bancari e di società controllate o collegate,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione
all'esterno e della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai
rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.
1. La comunicazione e la diffusione
sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal
Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei
quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11,
comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione del trattamento, ove
prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o
diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi
di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici
ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
1. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al
trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai
relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti,
sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
nel rispetto dei principi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di
categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento anche senza consenso, previa
autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a
tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalità di
utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario
per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di
un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario
ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione
del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e
assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e
ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute non possono essere diffusi.
Il trattamento di dati giudiziari da
parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
Quando il trattamento è effettuato da
una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o
da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo,
titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o
l'unità od organismo periferico che esercita un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
1. Il responsabile è designato dal
titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è
individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile
sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2 e delle proprie istruzioni.
1. Le operazioni di trattamento possono
essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per
iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la
quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi
all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto
ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non
consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o
dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete, indicando, quando il rischio è al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore
stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2,
tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.
Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
1. Nel quadro dei più generali obblighi
di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da
speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono
comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate
nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3,
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei
dati personali.
1. Il trattamento di dati personali
effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
b) adozione di procedure di gestione
delle credenziali di autenticazione;
d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di
dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f) adozione di procedure per la
custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o
di codici identificativi per determinati trattamenti di
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale effettuati da organismi sanitari.
1. Il trattamento di dati personali
effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per
un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la
conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso
finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Il disciplinare tecnico di cui
all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per
le innovazioni e le tecnologie, in relazione
all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel
settore.
1. Il titolare notifica al Garante il
trattamento di dati personali cui intende procedere, solo
se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che
indicano la posizione geografica di persone od oggetti
mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di
beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto
di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita
sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di
strumenti elettronici volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o
scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i
servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche
di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche
di dati gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri
trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti
e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative
modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può
anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al
comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare
detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di
notificazione.
3. La notificazione è effettuata con
unico atto anche quando il trattamento comporta il
trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio
Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione
del registro possono essere trattate per esclusive
finalità di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
1. La notificazione del trattamento è
presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed
una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni
e della durata del trattamento da effettuare, e può anche
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente
effettuata solo se è trasmessa per via telematica
utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per
quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la
disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con
soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche
presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta
solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al
mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non
è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi
dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello
di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il
trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque.
1. Il titolare del trattamento è tenuto
a comunicare previamente al Garante le seguenti
circostanze:
a) comunicazione di dati personali da
parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico
non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute previsto dal programma di
ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110,
comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati
decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante.
La comunicazione di cui al comma 1 è inviata
utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica
osservando le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo
38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40
Autorizzazioni generali
Le disposizioni del presente codice che
prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 41
Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che
rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se
il trattamento che intende effettuare è conforme alle
relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione
riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo
40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se
le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le
modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di
cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e
l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante
telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal
Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il
termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26,
comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine
fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione
provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42
Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
Le disposizioni del presente codice non
possono essere applicate in modo tale da restringere o
vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli
Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione,
in conformità allo stesso codice, di eventuali
provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati
al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o
mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea
è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il
proprio consenso espresso o, se si tratta di dati
sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero
per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di
un interesse pubblico rilevante individuato con legge o
con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi
degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero
di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) è necessario, in conformità ai
rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati
riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44
Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali
oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, è altresì consentito
quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in
relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni
previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo
4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la
Commissione europea constata che un Paese non appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione
adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono
garanzie sufficienti.
Art. 45
Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli
43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato
quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di
transito dei dati non assicura un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine
e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi
alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della
giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, relativamente a
banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra
più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi
di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati
personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, presso il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a
22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si
intendono effettuati per ragioni di giustizia i
trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o
che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza
sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di
giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti
direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni processuali dati,
informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero
della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della
giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto
del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n.
334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione dei principi del presente codice nella
materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in
procedimenti giudiziari in materie diverse da quella
penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni processuali concernenti la visione e il
rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i
dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti
di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il
sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52
Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il
relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a
precludere, in caso di riproduzione della sentenza o
provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1
provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio
che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela
dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione
degli estremi del presente articolo: "In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di.....".
4. In caso di diffusione anche da parte
di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e
degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle
persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto
ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri
dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi
dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di
minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di
rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai
sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La
parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al
comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche
ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente
articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento
di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da
organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che
preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a
22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al
presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi
titolari.
Art. 54
Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di
pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire
in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per
via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli
dati necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di
cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente
da quelli registrati per finalità amministrative che non
richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui
all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la
pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario
giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre
banche di dati di forze di polizia, necessarie per le
finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di
polizia verificano periodicamente i requisiti di cui
all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al
loro aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma
3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di
strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni
dei documenti che li contengono.
Art. 55
Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che
implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari
tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17
sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.
Art. 56
Tutela dell'interessato
Le disposizioni di cui all'articolo 10,
commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai
dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di
cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di
strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di
polizia.
Art. 57
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate
le modalità di attuazione dei principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le
finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni
dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad
integrazione e modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17
settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità
sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta
dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita,
in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o
alla repressione di reati, in particolare per quanto
riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei
dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla
legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati
senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità
per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza
comunicati;
c) ai presupposti per effettuare
trattamenti per esigenze temporanee o collegati a
situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei
requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il
loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici
termini di conservazione dei dati in relazione alla natura
dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti
sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri
soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto
o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove
necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di
elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche
mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 58
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge,
le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6,
11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle
indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli
articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai
dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono
stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di
applicazione delle disposizioni applicabili del presente
codice in riferimento alle tipologie di dati, di
interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59
Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per
l'esercizio del diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa
tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle
altre disposizioni di legge in materia, nonché dai
relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che
concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le
operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una
richiesta di accesso. Le attività finalizzate
all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico.
Art. 60
Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale,
il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61
Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi,
atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte
di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate
per l'associazione di dati provenienti da più archivi,
tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n.
R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo
11.
2. Agli effetti dell'applicazione del
presente codice i dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un
albo professionale in conformità alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici
e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e
3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può
essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che
dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio
della professione.
3. L'ordine o collegio professionale
può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi
ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con
ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione
all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a
terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a
speciali qualificazioni professionali non menzionate
nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi
o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62
Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri
dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti
all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio
di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle
generalità.
Art. 63
Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile
conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei
limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità di applicazione della disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al
comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti,
permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche
sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di
asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della
protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di
legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei
datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di
istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita
pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica
ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati
in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque
effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, in base ad espressa disposizione di legge che
prevede specificamente il trattamento.
Art. 65
Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di
esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della
segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei
giudici popolari;
b) documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e
giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono
consentiti per eseguire specifici compiti previsti da
leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli
concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni
elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum,
le relative consultazioni e la verifica delle relative
regolarità;
c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni,
appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare,
l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con
gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di
rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è
consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari
per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in
particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste,
alla presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in
particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili
e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e
resoconti dell'attività di assemblee rappresentative,
commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una
funzione di controllo, di indirizzo politico o di
sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi
interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari
trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere
comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei
dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di
pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute.
Art. 66
Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
attività dei soggetti pubblici dirette all' applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in
materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia
di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle
disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla
adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti
o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla
esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali
obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla
gestione ed alienazione di immobili statali,
all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67
Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon
andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa,
nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle
finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo
65, comma 4.
Art. 68
Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità di applicazione della disciplina in materia di
concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i
trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli
indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni
ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi
previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime
di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni
di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di
perseguitati politici e di internati in campo di sterminio
e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici
connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in
materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi,
finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti
dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni
ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri,
agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la
diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per
la trasparenza delle attività indicate nel presente
articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di
vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità di applicazione della disciplina in materia di
conferimento di onorificenze e ricompense, di
riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a
cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di
istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e
revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di
patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di
adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed
incontri istituzionali.
Art. 70
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le
finalità di applicazione della disciplina in materia di
rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato, in particolare per quanto riguarda
l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,
la tenuta di registri generali delle medesime
organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di
rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione
della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre
disposizioni di legge in materia di obiezione di
coscienza.
Art. 71
Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità:
a) di applicazione delle norme in
materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di
difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da
parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater
del codice di procedura penale, o direttamente connesse
alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di
violazione del termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale,
il trattamento è consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango
almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72
Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità relative allo svolgimento dei rapporti
istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e
comunità religiose.
Art. 73
Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con
particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale
e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti
che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare;
b) interventi anche di rilievo
sanitario in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori,
anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a
provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti
temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di
sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere
architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense
scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e
materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della
cultura e dello sport, con particolare riferimento
all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e
manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche
locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con
particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia
mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela
delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il
pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e
all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri
di iniziativa locale per l'occupazione e di
sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e
locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a
qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli
a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e
la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere
esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili
ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può
desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per
effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della
persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni
con modalità che non consentono, parimenti, la loro
diretta visibilità se non in caso di richiesta di
esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si
applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di
un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del
libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti
mediante impianti per la rilevazione degli accessi di
veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.
250.
TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 75
Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il
trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche
nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico
ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute: con il consenso
dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; anche
senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, se la finalità di cui alla lettera a)
riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il
consenso può essere prestato con le modalità semplificate
di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1
l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
CAPO II
MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E
CONSENSO
Art. 77
Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità
semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato
relativamente ai dati personali raccolti presso il
medesimo interessato o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al
trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è
richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati
personali.
2. Le modalità semplificate di cui al
comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e
dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici
indicati nell'articolo 80.
Art. 78
Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra
1. Il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta informano l'interessato
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma
chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli
elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per
il complessivo trattamento dei dati personali necessario
per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su
richiesta dello stesso o di cui questi è informato in
quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare,
altresì, dati personali eventualmente raccolti presso
terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal
Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente
integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente
specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, effettuato da un professionista o da altro
soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione
richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il
medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione
specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati
nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma
associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o
pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del
presente articolo evidenzia analiticamente eventuali
trattamenti di dati personali che presentano rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché
per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di
trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di
ricerca scientifica e di sperimentazione clinica
controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o
telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi
all'interessato attraverso una rete di comunicazione
elettronica.
Art. 79
Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e
privati possono avvalersi delle modalità semplificate
relative all'informativa e al consenso di cui agli
articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità
dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1
l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa
e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere
una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed
unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi
al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli
articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo
omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso
delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure
organizzative in applicazione del comma 3, le modalità
semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti
di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e
dai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80
Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di
fornire un' unica informativa per una pluralità di
trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in
tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso
l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito
sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è
integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi
agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche
nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti
di comunicazione elettronica, in particolare per quanto
riguarda attività amministrative di rilevante interesse
pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è
necessario ai sensi del presente codice o di altra
disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica
dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anziché con atto scritto dell'interessato,
con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o
dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento
di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa
all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e
80.
2. Quando il medico o il pediatra
fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai
sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi
professionisti con adeguate modalità, anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o
tagliando su una carta elettronica o sulla tessera
sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78,
comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
a) 1. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile
ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono altresì intervenire
senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso
di:
a) impossibilità fisica, incapacità di
agire o incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, quando non è possibile acquisire il
consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed
irreparabile per la salute o l'incolumità fisica
dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso
di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della
maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche
ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo è necessario.
Art. 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78,
79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità degli interessati, nonché del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi
e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento
dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1
comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in
relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti
amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di
chiamata degli interessati prescindendo dalla loro
individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate
distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di
apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante
colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le
prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale
documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali
prescelti;
e) il rispetto della dignità
dell'interessato in occasione della prestazione medica e
in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni
accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario,
possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione
di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità
agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e
territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione
degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro
contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche
di formazione del personale, dirette a prevenire nei
confronti di estranei un'esplicita correlazione tra
l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati
che non sono tenuti per legge al segreto professionale a
regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84
Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82,
comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni
sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un
medico designato dall'interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento ai dati
personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile
possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni
sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei
propri compiti intrattengono rapporti diretti con i
pazienti e sono incaricati di trattare dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i
medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui
all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico
individua appropriate modalità e cautele rapportate al
contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
CAPO III
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti
attività:
a) attività amministrative correlate a
quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo
e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate
ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle
trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della
legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione,
pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute
effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da
organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un
terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su
essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche
tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso
gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta.
4. Il trattamento di dati
identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli
soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al
comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati
di volta in volta trattati.
Art. 86
Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli
76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari,
relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di
interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la
cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi
di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope,
con particolare riferimento a quelle svolte al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli
interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e
l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone handicappate effettuati, in
particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare
la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi,
di aiuto personale e familiare, nonché interventi
economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale,
l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia
del portatore di handicap, nonché il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e
centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli
enti e delle associazioni ed organizzazioni di
volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
85, comma 4.
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni
di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui
al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire
all'identità dell'interessato solo in caso di necessità
connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o
per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle
norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette
di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro
della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è
integrato da un tagliando predisposto su carta o con
tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è
apposto sulle zone del modello predisposte per
l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per
effetto di una momentanea separazione del tagliando
medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere
momentaneamente separato dal modello di ricetta, e
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta
sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al
controllo della correttezza della prescrizione, anche per
quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere
momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche
presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da
parte di soggetti legittimati a svolgere indagini
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge,
quando è indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della
salute, sentito il Garante, può essere individuata una
ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel
comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su
altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non
cartacei.
Art. 88
Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di
medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico
può indicare le generalità dell'interessato solo se
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua
identità, per un'effettiva necessità derivante dalle
particolari condizioni del medesimo interessato o da una
speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89
Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo
non precludono l'applicazione di disposizioni normative
che prevedono il rilascio di ricette che non identificano
l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute
anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere
accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le
ricette sono conservate separatamente da ogni altro
documento che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V
DATI GENETICI
Art. 90
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da
chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da
apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il
parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1
individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con
particolare riguardo alla specificazione delle finalità
perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione
alle notizie inattese che possono essere conosciute per
effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi
al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai
sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il
dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del
ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91
Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati
mediante le medesime carte è consentito se necessario ai
sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed
accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui
all'articolo 17.
Art. 92
Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari
pubblici e privati redigono e conservano una cartella
clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono
adottati opportuni accorgimenti per assicurare la
comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi
al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri
interessati, ivi comprese informazioni relative a
nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione
o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa
scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti
diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto
o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4,
lettera c), di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Art. 93
Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di
nascita il certificato di assistenza al parto è sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli
dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano,
altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al
parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati
personali che rendono identificabile la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della
facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento
anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2
la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può
essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre
che abbia dichiarato di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati,
schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è
effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso
banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti
alla data di entrata in vigore del presente codice e in
riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina
vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di
mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di
sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle
varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto
del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10
gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie
rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della
sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo
osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001,
n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue
di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della
sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
ISTRUZIONE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 95
Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità di istruzione e di formazione in ambito
scolastico, professionale, superiore o universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma
integrata.
Art. 96
Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento,
la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati,
possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi
e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione
alle predette finalità e indicati nell'informativa resa
agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono
essere successivamente trattati esclusivamente per le
predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del
diritto dello studente alla riservatezza.
Restano altresì ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli
esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 97
Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il
trattamento dei dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici.
Art. 98
Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è
considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i
dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per
scopi storici, statistici o scientifici può essere
effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati
in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o
scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad
altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi
causa, è cessato il trattamento.
Art. 100
Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la
ricerca e la collaborazione in campo scientifico e
tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le
università e gli enti di ricerca, possono con autonome
determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e
per via telematica, dati relativi ad attività di studio e
di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e
tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto
dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo
non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo
possono essere successivamente trattati per i soli scopi
in base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101
Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi
storici non possono essere utilizzati per adottare atti o
provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel
rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati
personali, trattati per scopi storici, possono essere
utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se
pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali
scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati
solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere
comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o
fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso
suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona
condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in
armonia con le disposizioni del presente codice
applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
b) le particolari cautele per la
raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti
concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la
vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia
interesse è informato dall'utente della prevista
diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli
archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione
e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella
diffusione.
Art. 103
Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti
conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli
enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o,
in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del
presente capo, in relazione ai dati identificativi si
tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze
acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105
Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi
statistici o scientifici non possono essere utilizzati per
prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di
altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici
devono essere chiaramente determinati e resi noti
all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze
individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali
da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per
conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data anche per il
tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per
scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti
per altri scopi, l'informativa all'interessato non è
dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto
al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di
pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106
Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono
individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti,
sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per
documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi
previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989,
siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici
o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente
codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le
connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli
interessati relativamente ai dati raccolti anche presso
terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri
selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle
modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio
dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono
essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del
trattamento o da altri per identificare l'interessato,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che
permettono di prescindere dal consenso dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la
prestazione del consenso degli interessati relativamente
al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da
osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da
impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire
il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei
dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31,
anche in riferimento alle cautele volte ad impedire
l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
incaricati e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste
dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di
condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla
legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da
assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.
Art. 107
Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini
statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge,
il consenso dell'interessato al trattamento di dati
sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con
modalità semplificate, individuate dal codice di cui
all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108
Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da
parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di
deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi
dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei dati sensibili indicati nel programma
statistico nazionale, l'informativa all'interessato,
l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal
segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del
medesimo decreto.
Art. 109
Dati statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati
statistici relativi agli eventi di nascita, compresi
quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio
2001, n. 349, le modalità tecniche determinate
dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il
Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo
medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario
quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque
giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario
quando a causa di particolari ragioni non è possibile
informare gli interessati e il programma di ricerca è
oggetto di motivato parere favorevole del competente
comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal
Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei
trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza modificare questi ultimi, quando il risultato di
tali operazioni non produce effetti significativi sul
risultato della ricerca.
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 111
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali
effettuato per finalità previdenziali o per la gestione
del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche
modalità per l'informativa all'interessato e per
l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla
pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di
cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112
Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti
pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo,
dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a
tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego
che non comportano la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le
finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in
particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di
collocamento obbligatorio e assumere personale anche
appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari
requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi,
anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o
la cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilità e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla
definizione dello stato giuridico ed economico, ivi
compreso il riconoscimento della causa di servizio o
dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi,
fiscali o contabili, relativamente al personale in
servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione
di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o
svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di
igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute
della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti
previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di
previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa,
anche in applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
alla comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di
assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli
ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a
tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette
all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare
e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in
conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di
propri rappresentanti o partecipare alle procedure di
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge
o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità
fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici
dipendenti e applicare la normativa in materia di
assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di
incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e
ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi
e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di
cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in
forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300.
CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114
Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Art. 115
Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro
domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a
garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità
e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a
mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare.
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie
attività gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nell'ambito del mandato conferito
dall'interessato, possono accedere alle banche di dati
degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di
dati individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali stabilisce con proprio decreto le
linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli
istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117
Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato nell'ambito di sistemi
informativi di cui sono titolari soggetti privati,
utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o
comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei
pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118
Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato a fini di informazione
commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto
previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate
per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e
comunicati.
Art. 119
Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di
buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì
individuati termini armonizzati di conservazione dei dati
personali contenuti, in particolare, in banche di dati,
registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei
casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei
trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120
Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
definisce con proprio provvedimento le procedure e le
modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri
istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in
Italia, stabilisce le modalità di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti
in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle
informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai
soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono
consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel
medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo
si applicano al trattamento dei dati personali connesso
alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di
comunicazioni.
Art. 122
Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è
vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per
accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui
all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro
i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione
tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico
servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è
consentito al fornitore del servizio di comunicazione
elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che
abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la
durata del trattamento.
Art. 123
Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico
riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di
una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono
cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai
fini della trasmissione della comunicazione elettronica,
fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al
traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o
per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore
a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione
necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico può
trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la
durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi
di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi
a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i
dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso,
che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui
all'articolo 13 il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al
traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali
relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30
sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti,
dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione
dei servizi di comunicazione elettronica o della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento
è limitato a quanto è strettamente necessario per lo
svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può ottenere i dati relativi alla
fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124
Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in
dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio
della conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto
ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente
ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di
modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali,
quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata
all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non
sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al
comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le
modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non
sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati.
Ad esclusivi fini di specifica contestazione
dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a
periodi limitati, l'abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in
questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva
disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può
autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i
numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125
Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante
deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e tale
indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante è
stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
la presentazione dell'identificazione della linea
collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate
provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e
gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli
utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione
o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se
l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il
proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella
misura e per la durata necessari per la fornitura del
servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di
richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati
sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti al
trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un
terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che
manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati
relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al
traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per
ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione
di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad
incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il
servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per la fornitura del
servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127
Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di
disturbo può richiedere che il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i
dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.
L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i
soli orari durante i quali si verificano le chiamate di
disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto
dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle
chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da
una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto
ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma
1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di
utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il
fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti
degli abbonati e può richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia
della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente,
da parte dei servizi abilitati in base alla legge a
ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il
Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128
Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter
bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso
il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129
Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio
provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154,
comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le
modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati
personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in
riferimento ai dati già raccolti prima della data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1
individua idonee modalità per la manifestazione del
consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo
7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima
semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi
a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso
qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza
oneri.
Art. 130
Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate
per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message
Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e
2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai
medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi
indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel
comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini
di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le
coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un
servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto
della vendita e l'interessato, adeguatamente informato,
non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. L'interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è
informato della possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di
comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o,
comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo
recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante
può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di
comunicazione elettronica di adottare procedure di
filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle
coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate
le comunicazioni.
Art. 131
Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza
di situazioni che permettono di apprendere in modo non
intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni
da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando
il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può
essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato
medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente
quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati
dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132
Conservazione di dati di traffico per altre finalità
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro
mesi, per finalità di accertamento e repressione dei
reati.
2. Decorso il termine di cui al comma
1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati
dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per
esclusive finalità di accertamento e repressione dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del
codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1,
i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto
motivato del giudice su istanza del pubblico ministreo o
del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle
indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al
fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio
assistito con le modalità indicate dall'articolo
391-quater del codice di procedura penale, ferme restando
le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f),
per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine
indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione
dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano
sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
5. Il trattamento dei dati per le
finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto
delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'art.17, volti
anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata
dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da
parte di specifici incaricati del trattamento in modo
tale che, decorso il termine di cui al comma 1,
l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di
cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi
1 e 2.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione e informazione offerti mediante reti di
comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai
criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata
informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e
privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalità del loro trattamento, in particolare attraverso
informative fornite in linea in modo agevole e
interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno
rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai
fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti
la qualità delle modalità prescelte e il livello di
sicurezza assicurato.
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato con strumenti elettronici di
rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di
trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza
anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 135
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti
o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione
privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 136
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo
si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti
nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69;
c) temporaneo finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell'espressione artistica.
Art. 137
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati
nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del
presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante
prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo
27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati
all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al
comma 1 è effettuato anche senza il consenso
dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di
comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo
136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela
dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare,
quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i
dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Art. 138
Segreto professionale
1. In caso di richiesta
dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano
ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice
può anche prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice,
ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Il codice o le modificazioni od
integrazioni al codice di deontologia che non sono
adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del
Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa
disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di
modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera c).
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 140
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il
trattamento non presuppone il consenso dell'interessato,
forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler
ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 141
Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al
Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei
modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una
violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è
possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi
della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da
parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far
valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo
le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella
sezione III del presente capo.
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione
per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle
circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si
presumono violate e delle misure richieste, nonché gli
estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove
conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli
interessati, o da associazioni che li rappresentano anche
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al
Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in
allegato la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito
per l'invio di comunicazioni anche tramite posta
elettronica, telefax o telefono.
Il Garante può predisporre un modello
per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui
favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143
Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare,
se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono
i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di
cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai
sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure
opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto
o in parte, il trattamento che risulta illecito o non
corretto anche per effetto della mancata adozione delle
misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di
un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il
trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a
categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli
accertamenti.
Art. 144
Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo
143 possono essere adottati anche a seguito delle
segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b),
se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima
della definizione del procedimento.
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7
possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere
proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al
Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
Art. 146
Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del
termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo
oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto
alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte
del titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2,
se le operazioni necessarie per un integrale riscontro
alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il
responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In
tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta
giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti
del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del
ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del
titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata
al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile
che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento
della domanda;
d) il provvedimento richiesto al
Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del
procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal
ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al
titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma
1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti
di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e
l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni
al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la
relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione
non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso
l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale
iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è
conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di
procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità
alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto
solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via
telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2,
ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del
Garante.
Art. 148
Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non
legittimato;
b) in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi
indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia
regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale
anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del
comma 2, entro sette giorni dalla data della sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso,
il ricorso si considera presentato al momento in cui il
ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è
possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149
Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato
inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è
comunicato al titolare entro tre giorni a cura
dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro
dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare
al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione
spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il
tramite del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è
dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo
richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a
carico della controparte o compensati per giusti motivi
anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante
il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine
l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente
e reca l'indicazione del termine entro il quale il
titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono
presentare memorie e documenti, nonché della data in cui
tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio
anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può
precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il
ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche
d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il
provvedimento che le dispone precisa il contenuto
dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è
comunicato alle parti le quali possono presenziare alle
operazioni personalmente o tramite procuratori o
consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in
ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il
responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da
un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano
particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il
termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma
2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad
ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti
dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso
di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui
sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1,
e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'
articolo 150, comma 1.
Art. 150
Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo
richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il
blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche
prima della comunicazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto
se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma
2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a
tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni
il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un
termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul
ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di
taluna delle parti, il provvedimento che definisce il
procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a
carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche
parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche
provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti
entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante
dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle
parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o
contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di
cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove
richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi,
se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione
avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle
spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
Art. 151
Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o
il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il
titolare o l'interessato possono proporre opposizione con
ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di
cui all'articolo 152.
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che
riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni
del presente codice, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei
dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al
comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in
composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un
provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo
143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o
dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto
oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile
con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se
ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può
disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza
impugnabile unitamente alla decisione che definisce il
grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente
di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i
provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione
delle parti entro un termine non superiore a quindici
giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con
decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto con il quale assegna
al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo
alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della
notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non
meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente
non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il
giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice
dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non
necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice
invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere,
nella stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate
in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il
giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito
dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può
concedere alle parti un termine non superiore a dieci
giorni per il deposito di note difensive e rinviare la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche
in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario
anche in relazione all'eventuale atto del soggetto
pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la
domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove
richiesto, e pone a carico della parte soccombente le
spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è
ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche nei casi previsti
dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L'AUTORITA'
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. I componenti sono scelti tra persone che
assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le
funzioni del presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano
in carica quattro anni e non possono essere confermati per
più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della
nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori
ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità
di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le
predette indennità di funzione sono determinate
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto
l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154
Compiti
1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il
compito di:
a) controllare se i trattamenti sono
effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in
conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e le
segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli
interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai
titolari del trattamento le misure necessarie o opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o
in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati
o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di
adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di
codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo
l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla
necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2
anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali e delle relative finalità, nonché delle
misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili
come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti
formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo
37;
m) predisporre annualmente una
relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione
del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi
del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in
materia di trattamento dei dati personali prevista da
leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n.
388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia
(Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del
Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio
1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel
settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000
del Consiglio, dell' 11 dicembre 2000, che istituisce
l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per
l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n.
108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13
della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre
autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei
rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche
invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di
altra autorità, prendendo parte alla discussione di
argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra
autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli
atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi
previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi
previsti nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui
al presente comma, tale termine può essere interrotto per
una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dal presente codice o in materia di criminalità
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
CAPO II
L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di
garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le
disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156
Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto
un segretario generale scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale
dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il
Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti
di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le
modalità di reclutamento del personale secondo le
procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le
diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed
economico del personale, secondo i criteri previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e,
per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma
6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative.
Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l'ottanta per cento del trattamento economico del
personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la
contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme già
versate nella contabilità speciale, nonché
l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione
dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi
resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità
di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per
motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a venti unità e per non oltre il venti per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari
all'eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello
spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque
non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in
godimento, con esclusione dell'indennità integrativa
speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo,
l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, in numero non superiore a
venti unità ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o
la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di
durata non superiore a due anni, che possono essere
rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del
Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del
Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158
riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei
limiti del servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del
Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte
dei conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri
compiti il Garante può richiedere al titolare, al
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Art. 158
Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono
eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale
anche, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1,
se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata
dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con
l'assenso informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato
senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal
ricevimento della richiesta del Garante quando è
documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159
Modalità
1. Il personale operante, munito di
documento di riconoscimento, può essere assistito ove
necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad
operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni
atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è
redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le
eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono
eseguiti gli accertamenti è consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove
rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli
eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono
comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono
poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte
costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e
475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati
presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti
dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente
o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti
possono assistere persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel
decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore
sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con
preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i
provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli
157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si
osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160
Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali
indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un
componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono
delegabili. Quando risulta necessario in ragione della
specificità della verifica, il componente designato può
farsi assistere da personale specializzato tenuto al
segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i
documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal
presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal
Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di
cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli
organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti
da segreto di Stato il componente designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di
cui al presente articolo nei riguardi di uffici
giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto
delle reciproche attribuzioni e della particolare
collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal
segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo
procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e
l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel
procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di
regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 13 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro
a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o
giudiziari o di trattamenti che presentano rischi
specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
Art. 162
Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione
di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b),
o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila
euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento
euro a tremila euro.
Art. 163
Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli
articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie
incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila
euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 164
Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal
Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161,
162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati
nel provvedimento che la applica.
Art. 166
Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il
rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo
e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156,
comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei
compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e
158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Art. 167
Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero
in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25,
26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con
la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui
all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o
documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette
di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto
dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con
successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente
il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile
in caso di particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei
mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo
scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a
pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il
pagamento estinguono il reato.
L'organo che impartisce la prescrizione
e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
Art. 170
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143,
comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni.
Art. 171
Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le
sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 172
Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti
previsti dal presente codice importa la pubblicazione
della sentenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E
FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388,
e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei
protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è
così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è
sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica
o cancellazione, nonché di verifica, di cui,
rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo
2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al
comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è
soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal
seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui
all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la
protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti
ad esso demandati per legge, il Garante esercita il
controllo sui trattamenti di dati in applicazione della
Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo
articolo 114, anche su segnalazione o reclamo
dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla
richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
quando non è possibile fornire al medesimo interessato una
risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità
di cui all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174
Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di
procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i
seguenti:
"Se la notificazione non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel
caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143,
l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare
e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma
si applicano anche alle comunicazioni effettuate con
biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e
136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del
codice di procedura civile, le parole da: "può sempre
eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle
seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante
consegna della copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139
del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è
sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di
procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del
deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e
sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono
sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel
secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora
o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o
costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto
è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo
della posta con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al
Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai
commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al
primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del
codice di procedura civile, sono soppresse le parole da:
", e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del
codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore
celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o
di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di
procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il
seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma,
se non è eseguita in mani proprie del destinatario o
mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e
sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del
codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del
debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del
codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono
soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine
sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche
relative alle generalità del debitore, possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi
abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la notificazione non può essere eseguita in mani
proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice. ".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
inserito il seguente:
"Articolo 15-bis. (Notificazioni di
atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli
interessati o da persone da essi delegate, nonché a
comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137,
terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti
e negli inviti di presentazione sono indicate le
informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
" 3. L'atto è notificato per intero,
salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate nel presente titolo.
Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare,
fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore
o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed
ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta
chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie.".
14. All'articolo 157, comma 6, del
codice di procedura penale le parole: "è scritta
all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle
seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo
148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne
fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo
148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n.
890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma,
secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale
rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta
chiusa, del deposito".
Art. 175
Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il
conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel
corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo
21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le
connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è
oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle
forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e
dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1,
senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente codice, in
sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza,
completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1° aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione
dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati
negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono
i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del
primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in
forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in
forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti,
l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni
dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o
la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176
Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante
strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori
dei casi di accesso a dati personali da parte della
persona cui i dati si riferiscono, ".
2. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. I criteri di organizzazione di
cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E' istituito
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e
finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad
applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di
finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone
al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di
regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta
nella vigente normativa è sostituita dalla seguente:
"Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi
di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni
non è consentito nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli
atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si
riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero
decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il
quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità
di applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o
per il perseguimento di un interesse collettivo o
diffuso.".
Art. 178
Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di
libretto sanitario personale, dopo le parole: "il
Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono
inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei
dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno
1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto
che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un
caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato
morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad
adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
dell'interessato, nonché della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del
Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è
inserito, in fine, il seguente periodo:
"Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalità atte ad escludere
l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto
del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo
1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo,
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati
personali".
Art. 179
Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile
1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla
vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole:
"4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di
contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati
personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è
inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi
storici
1. I documenti per i quali è
autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107,
comma 2, conservano il loro carattere riservato e non
possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso
l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato
sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio
dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti
necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la
documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su
richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del
medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il
blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento
comporti un concreto pericolo di lesione della dignità,
della riservatezza o dell'identità personale degli
interessati e i dati non siano di rilevante interesse
pubblico".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180
Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui
agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno
2004.
2. Il titolare che alla data di entrata
in vigore del presente codice dispone di strumenti
elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non
consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione
delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle
corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B),
descrive le medesime ragioni in un documento a data certa
da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il
titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in
relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da
evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più
tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.
Art. 181
Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali
iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima
applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura
regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi
degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota
agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3,
lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante,
entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste
dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste
dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per
l'informativa e la manifestazione del consenso, ove
necessario, possono essere utilizzate dal medico di
medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli
organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore
contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30
settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui
all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1
gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in
vigore fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e
dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare
nell'allegato C), è effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo
eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo
43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla
normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli
altri dati identificativi dell'interessato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in
vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati
mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi
prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi
informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1,
sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima
dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e
adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a),
possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto
delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono
efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi
dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171.
Art. 182
Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità
delle attività istituzionali, in sede di prima
applicazione del presente codice e comunque non oltre il
31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per
l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle
rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni
pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio
del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei
concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per
cento delle disponibilità di organico, per il personale
non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che
abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante
di almeno un anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
Art. 183
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio
1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio
1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la
cui abrogazione decorre dal 1o gennaio 2006;
g) il decreto legislativo 6 novembre
1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e
12;
m) il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre
2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del
presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del
presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del
Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia
di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo
2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6
marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del
Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia
di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di
ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater1,
secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in
materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di
diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in
campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di
diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e
l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci
le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi
dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di
legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata
dal medesimo codice.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 184
Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice
danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre
disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese
nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento
si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del
presente codice secondo la tavola di corrispondenza
riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di
legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai
codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli
promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana alla data di
emanazione del presente codice.
Art. 186
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente
codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione
delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3,
4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla
medesima data si osservano altresì i termini in materia di
ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
CIAMPI
| |
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri |
| |
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica |
| |
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie |
| |
Castelli, Ministro della giustizia |
| |
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze |
| |
Frattini, Ministro degli affari
esteri |
| |
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni |
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
TAVOLA
DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
|
ARTICOLATO DEL CODICE
|
RIFERIMENTO PREVIGENTE
|
|
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Principi generali
|
|
| Art. 1 (Diritto
alla protezione dei dati personali) |
---
|
Art. 2
(Finalità)
comma 1 |
cfr. art. 1, dir.
95/46/CE;
art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 |
| comma 2 |
---
|
Art. 3
(Principio di necessità del trattamento dei dati)
comma 1 |
---
|
Art. 4
(Definizioni)
comma 1, lett. a) |
cfr. art. 2, dir.
95/46 CE;
art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996 |
| lett. b) |
art. 1, comma 2,
lett. c), l. n. 675/1996 |
| lett. c) |
art. 10, comma 5,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281 |
| lett. d) |
cfr. art. 22, comma
1, l. n. 675/1996 |
| lett. e) |
cfr. art. 24, comma
1, l. n. 675/1996 |
| lett. f) |
art. 1, comma 2,
lett. d), l. n. 675/1996 |
| lett. g) |
art. 1, comma 2,
lett. e), l. n. 675/1996 |
| lett. h) |
cfr. art. 19 l. n.
675/1996 |
| lett. i) |
art. 1, comma 2,
lett. f), l. n. 675/1996 |
| lett. l) |
art. 1, comma 2,
lett. g), l. n. 675/1996 |
| lett. m) |
art. 1, comma 2,
lett. h), l. n. 675/1996 |
| lett. n) |
art. 1, comma 2,
lett. i), l. n. 675/1996 |
| lett. o) |
art. 1, comma 2,
lett. l), l. n. 675/1996 |
| lett. p) |
art. 1, comma 2,
lett. a), l. n. 675/1996 |
| lett. q) |
art. 1, comma 2,
lett. m), l. n. 675/1996 |
| comma 2, lett. a) |
cfr. art. 2,
par. 2, lett. d), direttiva del Parlamentoeuropeo e
del Consiglio n. 2002/58/Ce |
| lett. b) |
cfr. art. 2, lett.
e), direttiva n. 2002/58/Ce |
| lett. c) |
cfr. art. 2, par.
1, lett. a, direttiva del Parlamentoeuropeo e del
Consiglio n. 2002/21/Ce |
| lett. d) |
cfr. art. 2, par.
1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE |
| lett. e) |
cfr. art. 2, par.
1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE |
| lett. f) |
cfr. art. 2, par.
1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE |
| lett. g) |
cfr. art. 2,par. 2,
lett. a), direttiva n. 2002/58/CE |
| lett. h) |
cfr. art. 2, par.
2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE |
| lett. i) |
cfr. art. 2, par.
2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE |
| lett. l) |
cfr. art. 2, par.
2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE |
| lett. m) |
cfr. art. 2, par.
2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE |
| comma 3, lett. a) |
art. 1, comma 1,
lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318 |
| lett. b) |
art. 1, lett. b,
d.P.R. n. 318/1999 |
| lett. c) |
---
|
| lett. d) |
---
|
| lett. e) |
---
|
| lett. f) |
---
|
| lett. g) |
---
|
| comma 4, lett. a) |
art. 1, comma 2,
lett. a), d.lg. n. 281/1999 |
| lett. b) |
art. 1, comma 2,
lett. c), d.lg. n. 281/1999 |
| lett. c) |
art. 1, comma 2,
lett. b), d.lg. n. 281/1999 |
Art. 5 (Oggetto
ed ambito di applicazione)
comma 1 |
cfr. art. 4, dir.
95/46/CE;
artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 2, commi 1
bis, e 1 ter, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
cfr.art. 3, par. 2
(secondo periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, l. n. 675/1996 |
| Art. 6
(Disciplina del trattamento) |
---
|
|
Titolo II
Diritti dell'interessato
|
|
Art. 7 (Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti)
comma 1 |
cfr. art. 12, dir.
95/46;
art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l.
n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 13, comma 1,
lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 13, comma 1,
lett. c), punt1 2, 3 e 4 l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 13, comma 1,
lett. d) ed e), l. n. 675/1996 |
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
comma 1 |
cfr. art. 13, dir.
95/46;
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998. |
| comma 2 |
art. 14, comma 1,
lett. a), b), c), d), e) ed e- bis) l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 14, comma 2,
n. 675/1996 |
| comma 4 |
---
|
Art. 9 (Modalità
di esercizio)
comma 1 |
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 2 |
art. 13, comma 4,
l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 13, comma 3 ,
l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 17, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 13, comma 1,
c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996 |
Art. 10
(Riscontro all'interessato)
comma 1 |
art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501. |
| comma 2 |
art. 17, comma 6,
d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 17, commi, 5
d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
---
|
| comma 5 |
---
|
| comma 6 |
---
|
| comma 7 |
art. 13, comma 2,
l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 8 |
art. 17, comma 7,
d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 9 |
art. 17, comma 8,
d.P.R. n. 501/1998 |
|
Titolo III
Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
|
|
Art. 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
comma 1 |
cfr. art. 6, dir.
95/46/CE;
art. 9, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
---
|
Art. 12 (Codici
di deontologia e di buona condotta)
comma 1 |
cfr. art. 27, dir.
95/46/CE;
art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996; |
| comma 2 |
art. 20, comma 4,
d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
| comma 3 |
art. 20, comma 3,
d. lg. n. 467/2001 |
| comma 4 |
---
|
Art. 13
(Informativa)
comma 1 |
cfr. Art. 10, dir.
95/46/CE ;
art. 10, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 10, comma 2,
l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
---
|
| comma 4 |
art. 10, comma 3,
l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 10, comma 4,
l. n. 675/1996 |
Art. 14
(Definizione di profili e della personalità
dell'interessato)
Comma 1 |
cfr. Art. 15, dir.
95/46/CE ;
art. 17, comma 1, l. n. 675/1996 |
| Comma 2 |
art. 17, comma 2,
l. n. 675/1996 |
Art. 15 (Danni
cagionati per effetto del trattamento)
comma 1 |
cfr. Art. 23, dir.
95/46/CE :
art. 18, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 29, comma 9,
l. n. 675/1996 |
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
comma 1 |
cfr. Art. 19, par.
2, dir. 95/46/CE
art. 16, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 16, comma 3,
l. n. 675/1996 |
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
comma 1 |
cfr. Art. 2o, dir.
95/46/CE :
art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 24-bis, comma
2, l. n. 675/1996 |
|
Capo II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
|
|
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici)
comma 1 |
---
|
| comma 2 |
cfr. Art. 27, comma
1, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
cfr. Art. 27, comma
1, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
---
|
| comma 5 |
---
|
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari)
comma 1 |
art. 7, par. 1,
lett. E), dir. 95/46/CE ;
art. 27, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 27, comma 3,
l. n. 675/1996 |
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili)
comma 1 |
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art.22, comma
3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. N.
135/1999 |
| comma 3 |
art. 22, comma 3,
secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 22, comma
3-bis, l. n.675/1996 |
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari)
comma 1 |
cfr. Art. 8, par.
5, dir. 95/46/CE ;
art. 24, comma 1, l. n. 675/1996; |
| comma 2 |
art. 5, comma
5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135 |
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
e giudiziari)
comma 1 |
---
|
| comma 2 |
art. 2, comma 2, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 3, comma 1, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma 4 |
art. 3, comma 2, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma 5 |
art. 3, comma 3, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma 6 |
art. 3, comma 4, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma 7 |
art. 3, comma 5, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma 8 |
art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996 |
| comma 9 |
art. 4, comma 1, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma
10 |
art. 4, comma 2, d.
lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 11 |
art. 4, comma 3, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma 12 |
art. 1, comma 2,
lett. c), d. lg. N. 135/1999 |
|
Capo III
Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici
economici
|
|
Art. 23
(Consenso)
comma 1 |
cfr.art. 7, par. 1,
lett. A), dir. 95/46/CE ;
art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
art. 11, comma 2,
l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 11, comma 3,
l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
cfr. art. 22, comma
1, l. n. 675/1996 |
Art. 24 (Casi
nei quali può essere effettuato il trattamento senza
il consenso)
comma 1, lett. a) |
cfr. Art. 7, dir.
95/46/CE ;
artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c),
l. n. 675/1996; |
| lett. b) |
artt. 12, comma 1,
lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996 |
| lett. c) |
artt. 12, comma 1,
lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996 |
| lett. d) |
artt. 12, comma 1,
lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996 |
| lett. e) |
art. 7, par. 1,
lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20
comma 1, lett. f), l. n. 675/1996 |
| lett. f) |
artt. 12, comma 1,
lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996 |
| lett. g) |
artt. 12, comma 1,
lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n.
675/1996 |
| lett. h) |
---
|
| lett. i) |
artt. 12, comma 1,
lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art.
7, comma 4 d.lgs n. 281/1999 |
Art. 25 (Divieti
di comunicazione e diffusione)
comma 1 |
art. 21 commi 1 e
2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 21, comma 4,
lett. b), l. n. 675/1996 |
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
comma 1 |
cfr. Art. 8, dir.
95/46/CE ;
art. 22, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 22, comma 2,
l. n. 675/1996 |
| comma 3, lett. a) |
art. 22, comma 1
bis, l. n. 675/1996 |
| comma 3, lett. b) |
art. 22, comma 1
ter, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 22, comma 4,
l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996 |
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
comma 1 |
cfr. art. 8, par.
5, dir. 95/46/CE
art. 24, comma 1, l. n. 675/1996 |
|
Titolo IV
I soggetti che effettuano il trattamento
|
|
Art. 28
(Titolare del trattamento)
comma 1 |
---
|
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
comma 1 |
cfr. art. 16, dir.
95/46/CE;
art. 8, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 8, comma 1, l.
n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 8, comma 3, l.
n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 8, comma 4, l.
n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 8, comma 2, l.
n. 675/1996 |
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
comma 1 |
cfr. art. 17, par.
3, dir. 95/46/CE ;
artt. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 19, l. n.
675/1996 |
|
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza
|
cfr. art. 17, dir. 95/46/CE |
| Art. 31
(Obblighi di sicurezza) |
art. 15, comma 1,
l. n. 675/1996 |
Art. 32
(Particolari titolari)
comma 1 |
art. 2, comma 1,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 |
| comma 2 |
art. 2, comma 2,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 |
| comma 3 |
art. 2, comma 3,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 |
|
Capo II
Misure minime
|
|
| Art. 33 (Misure
minime) |
cfr. art. 15, comma
2, l. n. 675/1996 |
| Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici) |
---
|
| Art. 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) |
---
|
| Art. 36
(Adeguamento) |
cfr. art. 15, comma
3, l. n. 675/1996 |
|
Titolo VI
Adempimenti
|
|
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
comma 1 |
art. 18, dir.
95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
---
|
| comma 3 |
art. 28, comma 7,
secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 13, commi 1,
2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998 |
Art. 38
(Modalità di notificazione)
comma 1 |
art. 19, dir.
95/46/CE
art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 12, comma 1,
primo periodo, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 12, comma 1,
secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
art. 7, comma 2,
secondo periodo e art. 16, comma 1 , l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 12, comma 6,
d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 6 |
---
|
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
comma 1, lett. a) |
art. 7, par. 1,
lett. E), dir. 95/46/CE
art. 27, comma 2, l. n. 675/1996 |
| lett. b) |
---
|
| comma 2 |
---
|
| comma 3 |
---
|
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
comma 1 |
art. 41, comma 7,
l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998 |
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
comma 1 |
---
|
| comma 2 |
art. 14, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 14, comma 3,
d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
art. 14, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 14, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998 |
|
Titolo VII
Trasferimento dei dati all'estero
|
cfr. Artt. 25 e 26,
dir. 95/46/CE |
Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
comma 1 |
---
|
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
alinea del comma 1 |
art. 28, comma 1,
l. n. 675/1996 |
| comma 1 |
artt. 28, comma 4,
eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996;
art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999 |
| Art. 44 (Altri
trasferimenti consentiti) |
art. 28, comma 4,
lett. g), l. n. 675/1996 |
| Art. 45
(Trasferimenti vietati) |
art. 28, comma 3,
l. n. 675/1996 |
|
Parte II
Disposizioni relative a specifici settori
|
|
|
Titolo I
Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I
Profili generali
|
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE |
| Art. 46 (Titolari
dei trattamenti) |
---
|
| Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia) |
art. 3, par. 2,
(primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett.
c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 48 (Banche di
dati di uffici giudiziari) |
---
|
| Art. 49
(Disposizioni di attuazione) |
---
|
|
Capo II
Minori
|
|
| Art. 50 (Notizie
o immagini relative ai minori) |
---
|
|
Capo III
Informatica giuridica
|
|
| Art. 51 (Principi
generali) |
---
|
| Art. 52 (Dati
identificativi degli interessati) |
---
|
|
Titolo II
Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I
Profili generali
|
cfr. Art. 3, dir.
95/46/CE |
| Art. 53 (Ambito
applicativo e titolari dei trattamenti)
|
art. 3, par. 2,
(primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett.
a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996 |
|